Opposizione agli atti esecutivi, giudizio meramente rescindente: conseguenze sui poteri del giudice

Attesa la natura di giudizio meramente rescindente all’opposizione agli atti esecutivi, non spetta al giudice che la definisce l’adozione di provvedimenti propri del giudice dell’esecuzione, quale si atteggia l’eventuale prosecuzione – su tempestiva riattivazione dell’esecutante – della procedura anche solo in ordine alle spese del processo esecutivo (sempre se liquidabili, occorrendo che esso abbia raggiunto un utile risultato con attribuzione, distribuzione o assegnazione), una volta posta nel nulla l’ordinanza che lo aveva arrestato o dichiarato nullo [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.4.2015, n. 7657].

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