Opposizione ad ordinanza ingiunzione per illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario, onere della prova

L’opponente che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione deduca l’illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l’abbia emesso, ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1989, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, che non può es ..........

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