Opposizione a sanzione amministrativa – forma dell’appello – regime intermedio tra il d.lgs. n. 40 del 2006 e il d.lgs. n. 150 del 2011 – sanatoria – limiti

Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza della L. n. 689 del 1981, art. 23, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, e prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso.
L’appello avverso sentenze pronunciate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notificato alla controparte [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 10.2.2014, n. 2907].

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