Opposizione a precetto, somma superiore a quella risultante dal titolo: opposizione all’esecuzione solo per fatti sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale

Deve ribadirsi che in caso di opposizione a precetto configura opposizione all’esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza – originaria o sopravvenuta – del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo.

Va confermato il principio per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell’opposizione all’esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione. Pertanto, possono essere fatti valere dal debitore esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale, essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito (come nella seconda fase a cognizione piena che si è già aperta a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, all’interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione).

 

Tribunale di Massa, sentenza del 26 aprile 2016, n. 429