Opposizione a decreto ingiuntivo, soccombenza e condanna alle spese

Va confermato che ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (il giudice afferma che il principio ben si attaglia alla odierna fattispecie tenuto conto che il motivo per il quale il decreto non è stato dichiarato nel suo complesso provvisoriamente esecutivo consiste nella preventiva rinuncia della parte opposta ad una minima parte del credito. Tale rinuncia è stata possibile solo a seguito della esplicitazione della contestazione su una esigua somma rispetto al totale del decreto ingiuntivo che la Prefettura ha comunicato solo attraverso la proposizione della opposizione e quindi in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed alla sua emissione. Viceversa antecedentemente mai la debitrice aveva contestato la debenza anche di tale esigua somma, anzi, prima della emissione della fattura aveva attestato la regolare esecuzione del servizio anche con riguardo a detto importo e successivamente alla diffida ad adempiere aveva semplicemente menzionato problemi di disponibilità finanziaria. Un tale comportamento non ha consentito alla parte opposta creditrice di adottare le opportune cautele di verifica in ordine alla somma oggetto di contestazione ciò che avrebbe ragionevolmente portato alla risoluzione della problematica senza il coinvolgimento della autorità giudiziari, in un’ottica di reciproca collaborazione. Quindi, indipendentemente dalla sua debenza o meno, tenuto conto dell’esiguità dell’importo oggetto di successivo “sgravio” è evidente come le spese del giudizio di opposizione non possano che gravare sulla parte opponente, soccombente nel vero senso della parola senza che possa addebitarsi alla parte opposta alcun rilievo. E’ del tutto evidente che se la amministrazione opponente non avesse pagato, in corso di giudizio e successivamente alla concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto, la somma di euro 2.429.163,98 su tale importo ella sarebbe stata soccombente atteso che il decreto ingiuntivo portava plurime somme tutte sottoposte alla condizione di sospensione determinata dalla proposizione della opposizione e neppure pagata spontaneamente a seguito della rinuncia alla pretese creditoria sulla minor somma svolta dalla opposta tempestivamente. Tale considerazione, unitamente alla grande sproporzione tra somma dovuta e non pagata e somma oggetto di contestazione – tardiva – della PA consente di ritenere inapplicabile al caso di specie anche una compensazione delle spese. E’ di tutta evidenza che l’odierno giudizio di opposizione è stato incardinato ed ha coinvolto l’Autorità Giudiziaria solo a causa di un comportamento scarsamente collaborativo della P.A. al limite della pretestuosità).

Tribunale di Milano, sentenza del 2.2.2021