Opposizione a decreto ingiuntivo: se l’opposto non coltiva efficacemente la domanda il decreto ingiuntivo va revocato

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora parte opposta, su cui incombe l’onere della prova del credito azionato, non abbia efficacemente coltivato la domanda, non contrastando quanto assunto da parte opponente neppure chiedendo prove costituende, mentre l’opponente abbia provato di avere assolto alle obbligazioni come dedotto nell’atto di citazione in opposizione attraverso la documentazione depositata, l’opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato [Tribunale di Roma, sezione ottava, sentenza del 15.01.2015, n. 1273].

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