Opposizione a decreto ingiuntivo, riparto degli oneri probatori e principio di non contestazione

In base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l’adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato; con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l’eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi. Tanto premesso, va affermato che, avuto a mente l’art. 115, comma 1 c.p.c., nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, di fronte alle specifiche contestazioni dell’opponente sulla sussistenza del credito vantato in fattura, è onere di parte convenuta (attrice sostanziale) dimostrare l’esistenza del titolo dedotto in giudizio.

 

Tribunale di Milano, sentenza del 21.6.2017, n. 6944