Opposizione a decreto ingiuntivo, rinuncia agli atti: quando si applica l’art. 653 c.p.c.?

L’art. 653 c.p.c. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l’opponente a rinunciare alla propria opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi confronti, mentre non trova applicazione quando è l’attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il potere di esaminarla.

Tribunale di Roma, sentenza del 9.6.2020, n. 3113