Opposizione a decreto ingiuntivo, ricorso o citazione? L’opposizione va comunque depositata in cancelleria nel termine perentorio di cui all’art. 641, primo comma, c.p.c.

Posto che la forma prescelta per l’introduzione del giudizio non determina di per sé lo nullità dell’opposizione, sempre che l’atto possegga i requisiti per il raggiungimento dello scopo, va affermato che l’opposizione, per esser tempestiva deve in ogni caso essere depositata in cancelleria, nel termine perentorio di cui all’art. 641, primo comma, c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata comunque notificata alla controparte. Nel caso in cui l’ingiunzione tragga origine dalla richiesta di pagamento di canoni di locazione non corrisposti e delle spese condominiali, trattandosi di materia locatizia, il giudizio di opposizione va introdotto con ricorso, in applicazione del rito previsto dall’art. 447 bis. c.p.c. [Tribunale di Arezzo, sentenza del 27.4.2015, n. 516].

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