Opposizione a decreto ingiuntivo: quando il convenuto opposto può proporre una domanda nuova?

Il Collegio ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.3.2022, n. 9633