Opposizione a decreto ingiuntivo: prima udienza e memorie ex art. 183 c.p.c. solo per precisare domande ed eccezioni già formulate

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nel giudizio ordinario di cognizione, che si apre con detta opposizione, l’opponente assume la posizione di attore solo formalmente e l’opposto quella solo formale di convenuto (perché il ruolo sostanziale di attore compete al creditore ricorrente e quello altrettanto sostanziale di convenuto compete all’intimato) e, pertanto, le ragioni addotte dall’opponente, se mirano a conseguire il rigetto della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, si qualificano come eccezioni che sono ammissibili nei limiti del disposto degli artt. 167 e 345 c.p.c. e, per tale motivo, la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all’art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.10.2017, n. 23277