Opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali: effetti dell’invalidità della delibera assembleare dichiarata con sentenza

Se al giudice dell’impugnazione della delibera condominiale è dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell’art. 1137 c.c., comma 2, l’esecuzione della delibera, con ciò determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l’impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l’invalidità della delibera assembleare. Né è a ciò di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacché detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtù della sua intrinseca imperatività, esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è stata pronunciata. Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l’esecuzione del provvedimento dell’assemblea condominiale sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1127 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, dichiarato l’invalidità della delibera.

Tribunale di Roma, sezione quinta, sentenza del 3.10.2018