Opposizione a decreto ingiuntivo, nullità dell’atto introduttivo per mancanza o nullità della procura ad litem, appello

La nullità dell’atto introduttivo del giudizio per mancanza o nullità della procura ad litem, fatta valere in appello, non comporta l’obbligo per il giudice dell’impugnazione di rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Pertanto, poichè tale nullità si ripercuote sull’intera attività processuale successiva, il giudice di appello, una volta rilevata detta nullità, non può che limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio e definire il giudizio con una sentenza di contenuto meramente processuale, annullando la decisione di primo grado, senza potere scendere all’esame del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia nè rimettere la causa al primo giudice.

Con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, l’esistenza di una valida procura costituisce presupposto indispensabile per la proposizione dell’opposizione stessa; con la conseguenza che quest’ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto opposto.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.10.2015, n. 19868