Opposizione a decreto ingiuntivo: no all’assegnazione di termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. se il thema decidendum e il thema probandum non necessitino di alcuna puntualizzazione o articolazione

Allorquando, da un lato, le contestazioni relative alla fondatezza della domanda monitoria si risolvano in profili inerenti la sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto medesimo e l’idoneità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e, dall’altro, la parte opposta abbia già fornito in sede monitoria (o fornisca in sede di opposizione) documentazione idonea a confutare le avverse contestazioni, senza che tale documentazione sia oggetto di formale disconoscimento, il thema decidendum (delimitato dallo stesso tenore dell’opposizione) ed il thema probandum non necessitino di alcuna puntualizzazione o articolazione, allora, conseguentemente, risulta l’assegnazione di termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. non solo meramente ultronea, ma direttamente confliggente con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, alla cui sorveglianza il tribunale deve costantemente sovraintendere.

 

Tribunale di Monza, sentenza del 4.5.2016, n. 1222