Opposizione a decreto ingiuntivo, mutamento quantitativo della domanda nella memoria ex art. 183 c.p.c., reconventio reconventionis

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa domanda proposta (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mutamento quantitativo della domanda operato, nell’ambito dei rapporti di dare ed avere tra le parti di un medesimo contratto, nella memoria ex art. 183 c.p.c., seppure ancorato ad un titolo diverso, è da considerarsi connesso alla medesima situazione sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo l’opposto la qualità di convenuto in senso formale la cd. reconventio reconventionis, per non essere tardiva, deve essere introdotta solo nella comparsa di risposta, ai sensi dell’art. 167, comma 2, e non nel corso del giudizio di primo grado, nello stesso tempo, però, essendo l’opposto attore in senso sostanziale, tale domanda deve costituire conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 4, (nel testo applicabile ratione temporis).

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.12.2016, n. 26782