Opposizione a decreto ingiuntivo, mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo e del fascicolo monitorio: conseguenze

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo con il relativo fascicolo della fase monitoria non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione ad ingiunzione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d’impugnazione, la disciplina propria di queste ultime. Tuttavia, la mancata produzione della copia notificata del decreto monitorio o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione, può eventualmente spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c. (sotto il profilo dell’inosservanza da parte dell’opponente dell’onere di fornire la prova del rispetto di detto termine) ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente per ingiunzione (sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la prova stessa non sia altrimenti ricavabile dai documenti acquisiti al processo prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo; ma dalla mancata produzione non possono derivare altre conseguenze circa la improcedibilità dell’opposizione e la validità della relativa sentenza.La mancata produzione del fascicolo monitorio comporta il rigetto della domanda della ricorrente per ingiunzione per la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria. Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è attore in senso sostanziale e ha l’onere di provare la propria pretesa creditoria che non può ritenersi provata in mancanza della documentazione prodotta nel procedimento monitorio.

 

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 18.11.2015, n. 12956