Opposizione a decreto ingiuntivo: il giudice deve pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione

L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 c.p.c.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l’ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 c.p.c. e ss., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell’organo che ha emesso l’ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell’opposizione è tenuto a dichiarare la nullità (nel caso in esame il giudice d’appello, riformando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto valido il decreto ingiuntivo ma, osserva la SC a questo punto non poteva limitarsi a riconoscere la validità del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto pronunciare sul merito della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione).

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.3.2019, n. 7020