Opposizione a decreto ingiuntivo – extrapetizione – misura inferiore a quella del decreto ingiuntivo – legittimità

Non sussiste il vizio di “extrapetizione” ( art. 112 cod. proc. civ. ) se il giudice dell’ opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dell’ ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell’ opposizione (o dell’appello dell’opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.

 

 

Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 12.01.2018