Opposizione a decreto ingiuntivo e reconventio reconventionis

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio; l’unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. In questo caso, tuttavia, tale domanda deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 18.4.2023, n. 10300