Opposizione a decreto ingiuntivo, domanda inammissibile dell’opposto, eventuale accettazione del contraddittorio, irrilevanza

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile l’introduzione, da parte dell’opposto, di un’azione nuova e diversa rispetto a quella di adempimento, per petitum e causa petendi; e, stante il regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., la relativa questione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta pienamente al rilievo officioso del giudice, in virtù del perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico: a nulla rilevando, in contrario, l’eventuale accettazione del contraddittorio della controparte.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.11.2015, n. 23811