Opposizione a decreto ingiuntivo, costituzione mediante deposito in cancelleria di copia dell’atto di citazione anziché l’originale: sì alla velina

La costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione, anziché – come previsto dall’art. 165 c.p.c. – l’originale dello stesso, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, e quindi non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. Il fondamento di tale indirizzo va individuato nel raggiungimento dello scopo dell’atto, che trova la sua espressione nel principio sancito nell’art. 156 c.p.c., in assenza, per altro, di una specifica previsione di improcedibilità, mentre detta sanzione di improcedibilità risulta comminata per la sola inosservanza del termine, e non anche per quella delle forme della costituzione in giudizio. Ciò posto, non esistono ragioni per non ritenere tale orientamento applicabile anche al giudizio scaturente dall’opposizione a decreto ingiuntivo, al quale ora si applicano i termini previsti dall’art. 165 c.p.c., stante l’avvenuta abrogazione, ad opera della L. n. 218 del 2011, art. 2, dell’ultima parte dell’art. 645 c.p.c., comma 2 [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.7.2015, n. 15130].

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