Opposizione a decreto ingiuntivo: cosa accade in caso di mancata contestazione di una parte del credito?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l’opponente non formuli alcuna contestazione con riguardo ad una parte del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la pretesa creditoria in questione deve ritenersi fondata; ciò in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati.

 

Tribunale di Milano, sentenza del 12.2.2018, n. 1501