Opposizione a decreto ingiuntivo, contestazioni su mancanza di motivazione dell’ingiunzione e invalidità della notifica in prima memoria e comparsa conclusionale, inammissibilità

La prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. è destinata, unicamente, alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; allo stesso modo, la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte. Pertanto, nuove soluzioni giuridiche non prospettate in precedenza ed eccezioni formulate dall’attore (quali, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contestazioni relative alla pretesa mancanza di motivazione dell’ingiunzione e all’invalidità della notifica dell’atto impugnato), solo in tali memorie, risultano inammissibili.

 

Tribunale di Roma, sezione seconda, sentenza del 15.1.2016, n. 729