Opposizione a decreto ingiuntivo: competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo

In relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che prevale sulle eventuali ragioni di connessione: invero, l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall’art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l’opposizione esuli dalla propria competenza, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza cosi formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.5.2015, n. 10563].

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