Opposizione a decreto ingiuntivo, chiamata di terzo e implicita autorizzazione del giudice

Va enunciato il seguente principio di diritto: allorchè l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.7.2020, n. 16336