Opposizione a cartella esattoriale: onere di deposito in giudizio da parte dell’autorità dell’originale dell’ordinanza-ingiunzione

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione non conseguente a violazione di norme in materia di circolazione stradale, l’autorità ha l’onere, nel termine previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8 ovvero successivamente e fino alla definizione del giudizio, di depositare il titolo sul quale la cartella si fonda, rappresentato unicamente dall’ordinanza-ingiunzione, non potendo il verbale di contestazione, al di fuori dei soli casi previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 293, comma 3, assumere valore di titolo esecutivo. Ne deriva che il mancato deposito in atti del giudizio di merito, da parte dell’autorità, dell’originale dell’ordinanza-ingiunzione posta a fondamento della cartella esattoriale opposta dove precludere qualsiasi pronuncia confermativa della validità ed efficacia di quest’ultima.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.2.2020, n. 5263