Opposizione a cartella di pagamento e scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva

L’opposizione a cartella di pagamento, con la quale l’opponente si duole di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, va proposta (in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva) nei confronti dell’agente della riscossione. Questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l’esecuzione, fa sorgere l’onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva da esso. La sopportazione di tali conseguenze, da parte dell’agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore (ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39), quando l’opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’ente impositore o creditore.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.2.2018, n. 2993