Opponibilità da parte del debitore al giratario del titolo delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori

Ai sensi dell’art. 1993 c.c., comma 2, ai fini della opponibilità da parte del debitore al giratario del titolo delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non occorre la volontà comune di detti soggetti di danneggiare il debitore, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con tale intenzione, al fine di privare il debitore di quelle eccezioni, di carattere personale, che avrebbe potuto opporre al precedente possessore. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.5.2022, n. 15580 15580Download CondividiPost correlati:Patrocinio a spese dello Stato: perimetrazione applicativa della rego ..........

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