Oneri di non contestazione e prove prodotte per dimostrare l’attendibilità dei fatti: differenze

Non vanno confusi gli oneri di (non) contestazione, che riguardano solo le allegazioni sui fatti, e le prove prodotte per dimostrarne l’attendibilità, a cui quel principio non si applica, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.6.2017, n. 14155