Oneri condominiali: cosa non può dedurre il condomino con l’opposizione al decreto ingiuntivo

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese condominiali il condomino opponente non può:

–         far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione; non può dedurre per la prima volta la mancata comunicazione delle deliberazioni assembleari del Condominio (che può invece essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall’art. 1137 c.c.);

–         dolersi dell’annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dell’ingiunzione di pagamento per non essere stato proprio convocata a quelle riunioni (trattandosi di vizio invocabile comunque con l’impugnazione ex art. 1137 c.c., e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.);

–         dedurre (in quanto non può essere oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, emesso sulla base di delibera assembleare di approvazione del relativo stato di ripartizione) la questione dell’appartenenza al condominio intimante del condomino opponente (ciò in quanto ove si intenda controvertere sull’esistenza, o meno, del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. in ordine ad un’unità immobiliare di proprietà esclusiva integrante porzione di un complesso edilizio, e, quindi, sulla ravvisabilità del collegamento funzionale e strutturale di tale proprietà individuale con le parti comuni dell’edificio condominiale di cui all’art. 1117 c.c., con conseguente obbligo di contribuzione alle spese ai sensi dell’art. 1123 c.c., è necessaria la partecipazione di tutti i condomini a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.2.2018, n. 3626