Onere probatorio dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo

Il creditore opposto ha l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l’inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione; deve  escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell’onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 3.1.2023, n. 51 Download CondividiPost correlati:Sezioni Unite: giudizi di opposizione ..........

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