Onere di specifica contestazione, contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti cd. principali

Per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, (che ha modificato il comma 1 dell’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda) l’onere di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, cosicché i suddetti fatti, se non contestati, debbono essere considerati incontroversi e non richiedono una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti cd. principali, costitutivi del diritto azionato, ex adverso allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 18.5.2015, n. 10081].

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