Onere di contestazione tempestiva: non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte nella prima difesa utile

Il processo civile è fondato sulla regola processuale secondo la quale non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte nella prima difesa utile. L’onere di contestazione tempestiva, espressamente previsto a carico del resistente ex art. 416 c.p.c., riguarda anche il ricorrente perché tale onere deriva da tutto il sistema processuale come risulta dal carattere dispositivo del processo (che comporta una struttura dialettica a catena), dal sistema delle preclusioni (che comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa), dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avendo avuto riguardo al novellato art.111 Cost.

 

Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del 3.3.2016, n. 881

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