Onere di contestazione specifica, impugnazione, fatti principali e secondari, specifiche censure

Soltanto per i fatti principali, il riesame dell’accertamento risultante dalla sentenza impugnata è subordinato alla proposizione di specifiche censure, in mancanza delle quali opera la preclusione derivante dal giudicato interno, mentre per quelli secondari, utilizzati dal giudice di primo grado in funzione della prova dei fatti costitutivi della domanda, l’avvenuta impugnazione dell’accertamento riguardante questi ultimi comporta la riapertura del dibattito processuale anche in riferimento ai primi.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.10.2015, n. 19709