Onere del ricorrente di produrre il fascicolo monitorio nel giudizio di opposizione ed allegazione all’atto di appello contro la sentenza di primo grado

Circa l’onere del ricorrente di produrre il proprio fascicolo della fase monitoria va affermato che il principio per cui fascicolo e relativi documenti devono essere depositati ed offerti in comunicazione nel giudizio di opposizione (con la conseguenza che, in difetto, non entrano a far parte del fascicolo d’ufficio e il giudice dell’opposizione non può tenerne conto), va integrato con quello secondo cui l’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638 c.p.c., comma 3, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi (sicchè, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.1.2017, n. 1668