Omissione dei nuovi avvertimenti d.c. (dopo Cartabia) nell’atto introduttivo di rito semplificato ex art. 281undecies c.p.c.: è nullità nel caso di contumacia del convenuto.
E’ configurabile la nullità dell’atto introduttivo anche nel caso in cui, nella contumacia del convenuto, siano stati omessi gli ulteriori avvertimenti (inerenti all’obbligatorietà della difesa tecnica ed alla facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato) inseriti, nel n. 7 dell’art. 163 c.p.c., dal d.lgs. n. 149/22, atteso che il co. 1 dell’art. 164 c.p.c., non modificato dalla riforma Cartabia, richiama unitariamente e complessivamente “l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163”, che ora risulta composto da tre distinti avvertimenti.
Tribunale di Salerno, sezione prima, provvedimento del 17.01.2024