Omissione contributiva: domanda di condanna del datore al pagamento dei contributi in favore dell’ente previdenziale solo se quest’ultimo è parte nel medesimo giudizio

Di regola il processo deve svolgersi tra tutti coloro che sono parti del rapporto sostanziale dedotto, i quali hanno diritto ad interloquire sulle questioni che li riguardano (art. 24 Cost.), e il provvedimento che definisce il processo fa stato solo nei confronti delle parti e loro aventi causa, mentre solo in alcuni casi eccezionali (ne sono un esempio, nella materia del lavoro, le due condanne in favore di terzo previste dall’art. 18 Stat. Lav. in materia di licenziamenti illegittimi) è ammessa una pronuncia in favore di terzo. Può dunque affermarsi che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell’ente previdenziale solo se quest’ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l’ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti del terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione).

Tribunale di Bari, sentenza del 29.10.2020