Omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, conseguenze

Ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita dall’avvocato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l’inammissibilità, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (nel testo modificato dal D.L. n. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248), nel caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, dev ..........

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