Oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali

In sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell’art. 1136 c.c. in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. 1137 c.c., è consentito esaminare solo l’idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l’esistenza ovvero per accertare l’idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell’ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell’obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera e non, invece, a quelli consacrati nella delibera stessa non esaminabili se non nell’alveo dello strumento esplicitamente accordato all’uopo dal legislatore; previsto chiaramente per evitare l’incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condominio. Tale sistema normativo si fonda sul rilievo prevalente che il legislatore, attraverso le norme di cui agli artt. 1130 e 1137 c.c., 63 disp. att. c.c. in relazione agli artt. 633 e 634 c.p.c., garantisce preminenza all’interesse della collettività condominiale rispetto a quello dei singoli condòmini consentendo al condominio, che agisca nei confronti del condomino per conseguire le quote da questi dovute, di ottenere, sulla sola base della delibera approvata e del piano di riparto allegato, prova del credito di per sé sufficiente anche nell’eventuale giudizio ordinario, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e titolo per iniziare l’espropriazione forzata non sospendibile con la sola impugnazione. Ne consegue che laddove si proceda, come avviene in sede di decreto di ingiunzione, al recupero di contributi non versati è assai limitato l’ambito entro il quale l’ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento del condominio possa essere compromesso dall’introduzione, al fine solo di impedire il pagamento, di eccezioni volte a paralizzare il diritto dell’ente di gestione alla rapida e sollecita riscossione dei contributi. Laddove il partecipante debitore, rimosse dapprima le delibere, riterrà di avere pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore ben potrà agire separatamente per la ripetizione o per il conseguimento del dovuto con autonoma azione. Da tali presupposti discende altresì l’inesistenza di rapporti di pregiudizialità fra i giudizi di opposizione a d.i. e di impugnazione ex art. 1137 c.c.

Tribunale di Roma, sentenza del 29.9.2020, n. 13127