Offerta di una prestazione personalizzata: violazione del divieto di accaparramento di clientela

Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf, già art. 19 codice previgente), nonché lesione della dignità e del decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto alla vedova proponendosi come legale per il giudizio di risarcimento del danno derivante dalla morte del marito in un tragico incidente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020 (pubbl. 12.10.2020)