obbligo della motivazione dell’avviso di classamento

L’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento deve ritenersi soddisfatto anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio finanziario e della classe conseguentemente attribuita all’immobile qualora, come nella specie, gli elementi di fatto indicati dal contribuente e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e quella attribuita sia dipesa da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.

 

Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del  30.01.2020, n. 2173