Nuovo precetto post d.l. 83/2015: il mancato avvertimento circa la possibilità di accordarsi comporta nullità.
Il d.l. 83/15 ha disposto che l’atto di precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore; la mancanza del suddetto avvertimento comporta nullità del precetto stesso [Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari, provvedimento del 23.12.2015].