Nuovo Pignoramento presso terzi dopo la Legge 228/2012: lo schema della prima udienza

La Legge del 24.12.2012 n. 228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24.12.2012 n. 302, ha sostituito integralmente il precedente art. 548 c.p.c. La nuova prima udienza è stata significativamente innovata, soprattutto per i casi di controversie aventi per oggetto crediti di lavoro.

QUANDO:

IL TERZO NON COMPARE ALL’UDIENZA FISSATA

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IL PIGNORAMENTO RIGUARDA CREDITI DOVUTI DAI PRIVATI A TITOLO DI STIPENDIO, DI SALARIO O DI ALTRA INDENNITA’ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO, COMPRESE QUELLE DOVUTE A CAUSA DI LICENZIAMENTO

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IL CREDITO PIGNORATO, NEI TERMINI INDICATI DAL CREDITORE, SI CONSIDERA NON CONTESTATO AI FINI DEL PROCEDIMENTO IN CORSO E DELL’ESECUZIONE FONDATA SUL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, E IL GIUDICE PROVVEDE A NORMA DEGLI ARTT. 552 O 553 C.P.C. (ASSEGNAZIONE E VENDITA)

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QUANDO:

ALL’UDIENZA IL CREDITORE DICHIARA DI NON AVER RICEVUTO LA DICHIARAZIONE

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IL GIUDICE, CON ORDINANZA, FISSA UN’UDIENZA SUCCESSIVA, NOTIFICATA AL TERZO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA NUOVA UDIENZA

 

SE IL TERZO NON COMPARE ALLA NUOVA UDIENZA COSI’ FISSATA, ALLORA IL CREDITO PIGNORATO O IL POSSESSO DEL BENE DI APPARTENENZA DEL DEBITORE, NEI TERMINI INDICATI DAL CREDITORE, SI CONSIDERA NON CONTESTATO AI FINI DEL PROCEDIMENTO IN CORSO E DELL’ESECUZIONE FONDATA SUL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, E IL GIUDICE PROVVEDE A NORMA DEGLI ARTT. 552 O 553 C.P.C. (ASSEGNAZIONE E VENDITA)

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IL TERZO PUO’ IMPUGNARE NELLE FORME E NEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 617 COMMA 1 C.P.C. L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITI, SE PROVA DI NON AVERNE AVUTO TEMPESTIVA CONOSCENZA PER IRREGOLARITA’ DELLA NOTIFICAZIONE O PER CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE.

 

Di seguito il testo del nuovo art. 548 c.p.c.

Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo).

Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

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