Nuovo art. 648 c.p.c. sulla provvisoria esecuzione: non può vulnerare il contraddittorio.

La modifica relativa all’art. 648  c.p.c. di cui al Decreto legge 21 giugno 2013 n 69 e convertito in legge 9/8/2013 n 98, che prevede che il giudice provveda alla prima udienza sull’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma c.p.c., successivamente all’entrata in vigore del decreto (art. 78 L 69/13); non può essere interpretato in modo da causare la violazione del principio del contradditorio [Tribunale di Milano, sezione specializzata Impresa, ordinanza del 20.12.2013].

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