Nuovo appello: no progetto alternativo di sentenza, formalismo e trascrizione della sentenza appellata; sì indicazione delle censure e argomenti contrapposti a quelli del primo giudice

Deve concludersi che l’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54: non esiga dall’appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non esiga dall’appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso; non esiga dall’appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall’appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto; gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate; nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell’indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell’interpretazione che si sarebbe dovuta preferire; nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell’indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.5.2017, n. 10916