Nuovo appello motivato: l’appellante deve indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta. L’appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati.
L’appello, di cui al novellato art. 342 c.p.c., va letto nel senso di privilegiare anzitutto un’esegesi sostanzialistica del primo requisito, in base alla quale, pur a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell’ammissibilità del gravame che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dall’impugnazione, anche attraverso le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Quanto poi al secondo requisito, il carattere di novità del medesimo consiste nell’imporre all’appellante l’indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado.
L’appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati.
[Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 8.5.2014].