Nuovi mezzi di prova: il problema della remissione della causa dall’appello al giudice di primo grado perché è stato pretermesso un litisconsorte necessario.
In caso di remissione della causa dall’appello al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c., perchè era stato pretermesso un litisconsorte necessario, se questo non svolge nuove difese e non articola mezzi prova, le altre parti non hanno il diritto di articolare mezzi di prova nuovi. Tanto sia quando fossero decadute sia – a fortiori – quando avessero svolto pienamente il diritto alla prova [Tribunale di Taranto, sezione seconda, ordinanza del 3.2.2014].