Nullità in sede di procedura di opposizione agli atti esecutivi

In tema di vizi e nullità denunziate in una procedura di opposizione agli atti esecutivi, sono valide le regole generali che afferiscono sia i casi di tassatività delle nullità, sia il novero delle nullità relative caratterizzate:1) dalla rilevabilità solo ad istanza di parte ai sensi dell’art. 157, primo comma del codice di procedura civile; 2) dal difetto di rilevabilità ad opera della parte che l’abbia provocata o che abbia rinunciato a rilevarla anche tacitamente ex art. 157, secondo comma del codice di procedura civile;3) nell’obbligo della parte nel cui interesse è stabilito il requisito risultato carente di rilevare la nullità nella cosiddetta prima difesa utile.Su tutte le tipologie di nullità, assolute o relative che siano, concorrono il principio di conservazione dell’atto processuale sancito dal comma 3 dell’ art. 159 del codice di procedura civile e il principio di raggiungimento dello scopo cristallizzato nell’ art. 156 comma 3 del codice di rito, applicabile anche nel caso oggetto della contestazione sia la notificazione di un atto [Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 18.5.2014].

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