Nullità di sentenza resa da incapace: è nullità relativa

La nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2 [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.12.2014, n. 26360].

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