Nullità dell’atto di citazione: l’incertezza, genericità e contraddittorietà è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla costituzione del convenuto. Sì all’integrazione, però.

In materia di nullità dell’atto di citazione, i vizi riguardanti la “editio actionis” sono rilevabili d’ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo la costituzione inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale, con la conseguenza che non può farsi applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto. Tale effetto sanante, per il generale principio del raggiungimento dello scopo, può all’opposto attribuirsi, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., all’integrazione della domanda che elimini incertezza, genericità e contraddittorietà dell’originario atto di citazione.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 2.10.2019, n. 24602